[1]in vigore Il presente emendamento entra in vigore in conformita' agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto. (Seguono le firme)
[2]Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001
[3]DECISIONE 11/14
[4]Primo emendamento alla Convenzione di Espoo
[5]La Riunione delle Parti, desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la societa' civile e, in particolare, le organizzazioni non governative, richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di' Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo, desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione, 1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
- a)Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire: «e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».
- b)All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita: «3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina ne' approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.» e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.
- c)Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita: «7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»
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Testo vigente dal 25 maggio 2016
