[1]Emendamenti al Protocollo

[2]1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente Protocollo. 3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perche' un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art19 · fonte su Normattiva