[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente Protocollo: 1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; 2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione; 3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o piu' Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma; 4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o piu' Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma; 5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:
- a)sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- b)sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorita' o sono preparati da un'autorita' ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo; 6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma; 7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversita', suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori; 8. per "pubblico" s'intendono una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
