[1]Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
[2]1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e' stata sottoscritta. 2. Al presente Protocollo possono aderire, dal..., gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21. 3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo. 4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo. 5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazione informano altresi' il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
