[1]Riunioni

[2]1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione. 2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:

  • a)esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;
  • b)formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;
  • c)seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se e' necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;
  • d)svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art18 · fonte su Normattiva