Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 12 giugno 2017
