Art. 1 (Convenzione)
[1]ALLEGATO
[2]Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano I Governi della Repubblica italiana e delle Repubbliche Latino Americane di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru', Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela, Ricordando la comunanza del loro retaggio e dei loro interessi di ordine culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; Constatando, nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascun Paese, l'opportunita' di stimolare e coordinare i singoli contributi al progresso comune; Riconoscendo il mutuo beneficio che essi trarrebbero dalla creazione di una istituzione volta a promuovere la loro cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale; Hanno deciso di fondare in Roma un Organismo internazionale, denominato Istituto Italo-Latino Americano, che risponda a tali premesse e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Membri e scopi dell'Istituto
[5]1. E' costituito in Roma l'Istituto Italo-Latino Americano, del quale sono membri l'Italia ed i Paesi latino-americani dopo che abbiano ratificato la presente Convenzione. 2. Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:
- a)sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
- b)diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;
- c)individuare, anche alla luce di detti risultati, le possibilita' concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 ottobre 1966
