Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 50 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
