Stato puo' prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sara' applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;8~protocollo-art2 · fonte su Normattiva