All'onere derivante dalla, presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;8~art3 · fonte su Normattiva