1. Ciascuna Parte contraente si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e al suo Comitato direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonche' le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per la messa in opera delle diverse raccomandazioni. 2. Il bilancio del presente Accordo e' costituito: dai contributi ordinari delle Parti il cui ammontare complessivo e' fissato dalla Commissione RAMOGE; dai contributi volontari la cui accettazione e' approvata dal Comitato direttivo della Commissione RAMOGE. 3. Le spese di interesse comune gravano sul bilancio dell'Accordo.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;8~accordo-art12 · fonte su Normattiva