1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra societa' e filiali lettoni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art121 · fonte su Normattiva