1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lettonia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art18 · fonte su Normattiva