E COMUNICAZIONE 1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunita' e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni piu' specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art94 · fonte su Normattiva