[1]PROTOCOLLO

[2]DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 9 APRILE 1996

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 (qui di seguito "la Convenzione"), hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO I

[5]Con riferimento all'Articolo 2 della Convenzione "Imposte considerate", nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), numero 3 - l'imposta locale sui redditi, e numero 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sono soppresse e sostituite dalla seguente:

[6]"3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive".

Testo vigente dal 7 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-05-13;80~protocollo-arti · fonte su Normattiva