Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della societa' e delle persone giuridiche e assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art53 · fonte su Normattiva