Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 31 maggio 2014

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/2017

    Questione inammissibile
    26 gennaio 2017

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini prel…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211

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  • Sentenza n. 186/2015

    Questione infondata
    23 luglio 2015

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, «nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale "è effett…

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2014-05-30;81~art1 · fonte su Normattiva