[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, recante disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo, con le seguenti modificazioni:

  • a)all'art. 14, dopo le parole «i sottufficiali», aggiungere «gli appuntati»;
  • b)dopo l'art. 14, aggiungere il seguente art. 14-bis

[8]«L'indennita', spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza di cui agli articoli 14-bis e 14-novies, aggiunti al R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Gazzera - Sirianni - Jung - Ercole

[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo vigente dal 18 luglio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;816~art1 · fonte del testo