[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, recante disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo, con le seguenti modificazioni:
- a)all'art. 14, dopo le parole «i sottufficiali», aggiungere «gli appuntati»;
- b)dopo l'art. 14, aggiungere il seguente art. 14-bis
[8]«L'indennita', spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza di cui agli articoli 14-bis e 14-novies, aggiunti al R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Gazzera - Sirianni - Jung - Ercole
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 18 luglio 1933
