Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~approvazione-art2 · fonte su Normattiva