punto 4 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo e' completato nel modo seguente: "Durante un periodo sperimentale di due anni, a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo se risulta che la suddetta condizione d'equilibrio non e' soddisfatta, le Autorita' competenti possono decidere di comune accordo di prendere in considerazione, nella valutazione di questo equilibrio, un film nazionale dello Stato a svantaggio del quale lo squilibrio sia manifestato se viene assicurata, nell'altro Stato, una diffusione minima garantita, da un contratto di pre-acquisto ufficialmente registrato, nel periodo considerato, di un distributore cinematografico titolare dell'insieme dei diritti di esercizio (sale, video, televisioni) e che rappresenti almeno il 5% del preventivo del film. Questa decisione e' presa dopo consultazione della Commissione paritetica, di cui all'articolo 3. Questo meccanismo e' prorogato di due anni in due anni, salvo che una delle Parti, tre mesi prima della scadenza, ne chieda la modifica o intenda denunciarlo".

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;82~protocollo-art2 · fonte su Normattiva