[1]DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE

[2]1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi con il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche quando non sono stati utilizzati per la sua commissione, o che in qualsiasi modo possono servire come prova nel processo, sono consegnati quando si concede l'estradizione anche qualora la stessa non puo' avere luogo per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato. 2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, quando possono essere sottoposti a misura cautelare nel territorio di tale Parte nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in corso. 3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati, si accerta che essi siano stati consegnati alla Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in conformita' alle disposizioni di questo Articolo, e che siano restituiti alla Parte Richiesta nel termine che questa stabilisce e senza alcun onere. 4. Il sequestro di beni o di elementi materiali probatori non pregiudica la richiesta di assistenza che puo' essere presentata sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-di-estradizione-art17 · fonte su Normattiva