[1]NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE
[2]1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del reato per il quale e' richiesta l'estradizione e deve essere accompagnata da:
- a)nome dell'autorita' richiedente;
- b)nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona o a determinare dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;
- c)una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
- d)il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;
- f)il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;
- g)copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente. 3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare. 4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostilte e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.
Testo vigente dal 28 luglio 2020
