[1]TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia (di seguito denominate "Le Parti"); Sulla base del reciproco rispetto per la loro sovranita', uguaglianza e reciproco vantaggio; Desiderosi di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi; Al fine di consentire che le persone condannate scontino la propria condanna nel paese di loro cittadinanza per ragioni umanitarie, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione;

[3]Hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

[5]Ai fini del presente Trattato: 1. "La Parte che Trasferisce" indica quella che ha trasferito o puo' trasferire una persona condannata fuori dal suo territorio; 2. "La Parte che Riceve" indica quella che ha ricevuto o puo' ricevere una persona condannata all'interno del suo territorio; 3. "Persona condannata" si riferisce a una persona che e' stata condannata da un'autorita' giudiziaria per scontare una condanna ne "La Parte che Trasferisce"; 4. "Sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva, non piu' soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una pena per la commissione di un reato, privativa della liberta' o restrittiva della stessa.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art1 · fonte su Normattiva