1. Nel corso del 1975 il Consiglio esaminera' la situazione del burro alla luce della situazione e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, in particolare nella Comunita' e nella Nuova Zelanda. Tra l'altro saranno presi in considerazione nel corso di quest'esame i seguenti elementi:

  • a)i progressi fatti verso la conclusione di un accordo mondiale efficace sui prodotti lattiero-caseari, di cui siano parti la Comunita' e gli altri paesi consumatori e produttori importanti,
  • b)l'entita' dei progressi fatti dalla Nuova Zelanda sulla via della diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni, restando inteso che la Comunita' si sforzera' di proseguire una politica commerciale che eviti di ostacolare tali sforzi. 2. Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatorio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977 nonche' le loro modalita' sono fissate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione, alla luce di questo esame. 3. Il regime derogatorio per le importazioni di formaggio non potra' piu' essere mantenuto dopo il 31 dicembre 1977.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-18-art5 · fonte su Normattiva