dei consumatori Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art72 · fonte su Normattiva