' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art82 · fonte su Normattiva