Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 17, 18, 93 e 99.
Testo vigente dal 2 aprile 1997
