[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo, e sostituira' il precedente Accordo firmato a Madrid il 5 novembre 1966. Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo. Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica. La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validita'. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bologna il 10 settembre 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SPAGNA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Walter Veltroni Aguirra Gil de Biedme

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;83~accordo-art19 · fonte su Normattiva