realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorita' competenti. Ciascuna Parte notifichera' all'altra, per le vie diplomatiche, le Autorita' competenti nel proprio Paese per l'approvazione dei progetti di coproduzione.

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;83~accordo-art3 · fonte su Normattiva