[1]' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi

[2]1. Il Tribunale e' immune da qualsiasi forma di azione legale, salvo se vi rinuncia espressamente in un determinato caso. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non puo' applicarsi a misure esecutive. 2. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale, ovunque si trovino ed a prescindere da chi li detiene, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, sequestro, esproprio e, da ogni altra forma di coercizione derivante da una misura del potere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo. 3. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale sono esenti da qualsiasi limitazione, regolamentazione, controllo e da qualunque tipo di moratoria, cio' al fne di consentirgli di adempiere le sue funzioni. 4. Il Tribunale sottoscrive un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli di cui e' proprietario o che sono utilizzati per suo conto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art5 · fonte su Normattiva