conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 72, 73 e 74, la Repubblica del Kirghizistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art71 · fonte su Normattiva