[1]Assistenza sanitaria

[2]1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

[3]2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita' competenti delle Parti.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art18 · fonte su Normattiva