[1]Assistenza sanitaria
[2]1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
[3]2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita' competenti delle Parti.
Testo vigente dal 11 giugno 2010
