1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art26 · fonte su Normattiva