1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

  • a)la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 25 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  • b)a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art29 · fonte su Normattiva