La politica menzionata all'articolo 4 dovra' tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro:

  • a)la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'istallazione, l'adattamento, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi);
  • b)i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonche' l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacita' fisiche e mentali dei lavoratori;
  • c)la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perche' vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti;
  • d)la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso;
  • e)la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art5 · fonte su Normattiva