1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di quel Governo o suddivisione politica o amministrativa, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Le limitazioni previste al paragrafo 2 non si applicano agli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato contraente situata in uno Stato terzo. 7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art11 · fonte su Normattiva