All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis".

Testo vigente dal 13 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85~art28 · fonte su Normattiva