(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. (2) Quando in base alle disposizioni del paragrafo (1), una persona e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovra' essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art4 · fonte su Normattiva