(1) I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. (2) L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. (3) Le disposizioni del precedente paragrafo (1) si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
