(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente. (2) Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa e' inoltre esente in Giappone dall'imposta sulle imprese (enterprise tax) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta impresa e' inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito. (3) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) si applicano parimenti alla partecipazione a pools, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
