(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente. (2) Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa e' inoltre esente in Giappone dall'imposta sulle imprese (enterprise tax) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta impresa e' inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito. (3) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) si applicano parimenti alla partecipazione a pools, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art8 · fonte su Normattiva