1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un'attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a farne buon uso. 2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e delle tute di protezione. 3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art34 · fonte su Normattiva