Art. 10 (Convenzione 124)
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
