[1]Articolo X.
[2]Nonostante quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, le Autorita' competenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai principi fondamentali del presente Accordo.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
