[1]PROCEDURA AMICHEVOLE
[2]1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti. 5. Nel casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita' competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreche' il/i contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Commissione arbitrale e' composta da tre membri cosi' designati: ciascuna autorita' competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell'OCSE. La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applichera' le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. La persona puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, la persona e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare. 6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente e' prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorita' competente esprimano voti diversi. 7. Ciascuno Stato contraente sosterra' le spese del membro da esso designato e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti. La Commissione arbitrale puo' stabilire diversamente per quanto concerne le spese. 8. Le decisioni della Commissione sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
