[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n.295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:

[8]1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;

[9]2° Trattato di commercio italo-higiazeno.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 3 giugno 1932 - Anno X

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Ciano - Bottai.

[14]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

[15]-----------

[16]N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1932-X, n. 88.

Testo vigente dal 4 agosto 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-03;879~art1 · fonte del testo