[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n.295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:
[8]1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;
[9]2° Trattato di commercio italo-higiazeno.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 3 giugno 1932 - Anno X
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Ciano - Bottai.
[14]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
[15]-----------
[16]N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1932-X, n. 88.
Testo vigente dal 4 agosto 1932
