[1]E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 16, al quarto comma, la parola: "fino", e' sostituita con le seguenti: "a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente"; al sesto comma, le parole: "e fino al 31 dicembre 1979" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti". All'articolo 20, al primo comma, le parole: "che, ai sensi", sono sostituite con le seguenti: "che, fruendo dei benefici".

Testo vigente dal 14 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-30;88~artunico · fonte su Normattiva