[1], sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della iuta

[2]1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della iuta con lo scopo di attuare i provvedimenti del presente accordo e controllarne l'applicazione. 2. Gli organi attraverso i quali l'Organizzazione esercita le proprie funzioni sono il Consiglio internazionale della iuta e il Comitato progetti, in qualita' di istituzioni permanenti, nonche' il direttore esecutivo ed il personale. Con una votazione speciale il Consiglio puo' creare per fini specifici comitati e gruppi di lavoro con compiti determinati. 3. La sede dell'Organizzazione si trova a Dacca, nel Bangladesh. 4. La sede dell'Organizzazione deve sempre essere situata nel territorio di uno Stato membro.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art3 · fonte su Normattiva