Contratti tra i coproduttori (1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:
- a)alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
- b)alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
- c)alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
