[1]Consegna dell'estradato

[2]L'individuo estradato deve essere consegnato al piu' presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art9 · fonte su Normattiva