Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, e' autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;88~art3 · fonte su Normattiva